Comunicato n°5 (12.12.2000)

“Il giorno dell’indipendenza”

Finalmente possiamo scrivere la parola Fine al capitolo WEA. Ci hanno liquidato.

Nel vero senso della parola. Malgrado questi “signori” fossero convinti di sbatterci fuori con un calcio in culo e finirla lì, ora sono stati costretti a darci la liquidazione. Non é un granché, ma come si dice é il gesto, l’atto finale quello che conta. Insomma, una piccola grande vittoria non solo nostra e dell’avv. Fulvio Fiore che ci ha assistito in questa circostanza, ma di tutti voi che ci avete dato una mano. Se siamo riusciti a far valere i nostri diritti di fronte a questi “gentiluomini” é grazie alla vostra mobilitazione. Per ora non possiamo aggiungere alcun commento; se leggerete quanto segue (la documentazione qui sotto), cioè la lettera a noi indirizzata dallo studio legale Monini, legale rappresentante della WEA, capirete bene perché. Dovete tener conto anche che noi subiamo un processo da circa sette anni che ci vede imputati per aver scritto “200 giorni a Palermo”. Abbiamo ritenuto giusto non aprire un’altra causa con la WEA. Avrebbe significato per noi sopportare una spesa non indifferente. Per la cronaca vi diciamo che il processo che ci riguarda e che dura, ripetiamo, da sette lunghi ed estenuanti anni, con l’assistenza legale gratuita dello studio Galasso, ci è costata fino ad oggi fra bolli, protocolli, timbri vari ecc ecc… più di 13 milioni! che nessuno mai, comunque vada a finire, ci restituirà e questo per aver scritto una canzone sull’omicidio di Pio La Torre. Torneremo su questa storia e sugli sviluppi di essa (qualcuno magari non la conosce, altri l’avranno dimenticata) Sul caso WEA ci sarà sicuramente da ri/dire con un linguaggio stavolta non “incriminabile”(?) Guardate che tocca sopportare nella vita…..Voi che ne dite? A presto e intanto buon inverno e un brindisi col vino nuovo che non so da voi ma qui quest’anno é….non é male.

Un Abbraccio F.lli Severini

 

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La documentazione:

Documento n.1

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STUDIO LEGALE MONDINI-RUSCONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

20122 MILANO   VIA VISCONTI DI MODRONE, 2

 

 

 

Milano, 5 luglio 2000

 

GB/cc

 

Spett.le

Gang

di Marino e Sandro Severini

Via San Giobbe, 10

60024 Filottrano (AN)

 

Egregio Signor

Sig. Marino Severini

Via San Giobbe, 10

60024 Filottrano (AN)

 

Egregio Signor

Sig. Alessandro Severini

Via San Giobbe, 10

60024 Filottrano (AN)

 

Raccomandata a.r.

 

E p.c.                Egregio Signor

Massimo Levantini

C/o One Step Beyond

Viale Tunisia, 39

20124 MILANO

 

WMI / GANG

 

Egregi Signori,

 

                       Su incarico della WMI S.r.l. prendo con Voi contatto in relazione al contratto di registrazione in esclusività in essere fra Voi e la mia Cliente.

 

                       La WMI mi riferisce di violenti attacchi che sono stati da Voi pubblicamente rivolti tanto ad essa che al suo Amministratore Dr. Massimo Giuliano, in relazione all’uscita dell’ultimo album dal titolo “Controverso”.

 

                       In particolare, risulta da Voi diffuso su diversi siti Internet un comunicato dal titolo “I Gang sparano a zero sulla WEA” nel quale, dopo aver lamentato la presunta decisione de WMI “di non presentare il disco, di non farlo ascoltare in nessuno dei canali e degli spazi consueti (video, radio, TV) e di non pubblicizzarlo in alcun modo”, si imputa alla WMI di non rispettare gli impegni contrattuali assunti.

 

                       La contestazione sopra esposta che, seppure totalmente infondata, può comunque considerarsi legittima espressione di un’opinione, trascende però subito dopo in pesanti e diffamanti accuse con le quali la WMI viene indicata quale autrice di metaforici “sputi in faccia”, “soprusi e veri boicottaggi”, “tentativi di manipolazione”, “proposte di collaborazione indecenti”; il tutto, allo scopo di “far ricchi mercanti e mercenari alla corte della WEA”.

 

                       Tali contumelie trascendono ulteriormente con l’accusa di “fascismo”, di adozione “degli stessi atteggiamenti della mafia”, per concludere con un virulento attacco personale a Massimo Giuliano quale “arrogante padroncino della musica”, e del quale vengono invocate a gran voce le dimissioni (?!).

 

                       Il tutto si conclude con l’appello a non comprare più “nessun prodotto italiano della WEA”.

 

                       In ordine alla pretesa mancata promozione dell’album “Controverso” debbo semplicemente ribadire quanto già sottolineato dalla WMI, ossia che il disco è stato presentato a tutti i media (radio, TV e stampa), organizzando inoltre una serie di interviste con il gruppo sia a Milano che a Roma. Una ulteriore promozione non è stata effettuata sia perché non prevista dal contratto, sia perché i Gang hanno chiesto di svolgere le sole forme di promozione puntualmente eseguite dalla WMI, dichiarando per il resto di puntare sulle autonome capacità di penetrazione nel mercato di un disco realizzato in piena libertà ad autonomia, e sulla sua diffusione tramite i concerti.

 

                       Dal punto di vista negoziale ricordo poi, in ogni caso, che l’articolo 3.03 del contratto di registrazione del 3.3.1994 stipulato fra Voi e la CGD (e del quale, su Vostra richiesta, in data 2.12.1996 è subentrata la WMI) prevede l’obbligo di WMI di “fare pubblicità e promozione dei prodotti nelle forme e attraverso i canali che essa riterrà più idonei.

 

                       Sgombrato il campo dall’unica contestazione da Voi sollevata che possa considerarsi veramente tale, rimangono solo le vere e proprie denigrazioni ed insulti da voi pubblicamente indirizzate nei confronti della WMI, che risultano tra l’altro aver già avuto una notevole risonanza sulla stampa periodica (si veda a riguardo un articolo recentissimo apparso sulla rivista “Mucchio Selvaggio” nonché l’articolo apparso sull’inserto “Tutto Libri” allegato a “La Stampa” del 1 luglio 2000, a firma di Gabriele Ferrarsi dal titolo “E se i Gang portassero in giro la loro musica?”).

 

            A ciò devono aggiungersi alcuni messaggi e-mail giunti alla WMI da parte dei fans dei Gang che, aderendo al Vostro invito, preannunciano la decisione di non acquistare più dischi distribuiti dalla mia Cliente.

 

                       E’ chiaro che tutto ciò sta provocando una gravissima perdita di immagine alla mia Assistita che, a questo punto, ritiene assolutamente impossibile proseguire alcun tipo di collaborazione con Voi.

 

                       Si tratta quindi, posto che anche Voi avete comunque manifestato l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto in essere con WMI, di stabilire le condizioni di ciò.

 

                       A tale proposito WMI ha già fatto una proposta più che congrua e che essa mantiene per ora ferma.

 

                       Debbo per altro preannunciarVi che, in mancanza di un accordo, la mia Assistita riterrà comunque risolto il contratto in essere per Vostro fatto e colpa attesi gli inauditi, ingiustificati ed intollerabili attacchi di cui tanto la WMI che uno dei suoi massimi esponenti sono stati da Voi fatti oggetto.

 

                       Va da sé ove si dovesse giungere a questa soluzione la mia Cliente provvederà quale prima misura di tutela a trattenere tutte le somme che Vi sarebbero dovute versare in base al contratto, chiedendo il risarcimento degli ulteriori gravi danni subiti.

 

                       Rimango in attesa di una Vostra risposta entro 10 giorni dal ricevimento della presente, trascorsi i quali la mia Cliente si riterrà libera di tutelare i propri interessi in tutte le competenti sedi giudiziali.

 

                       Distinti saluti.

 

 

 

 

                                                                                  Avv. Giacomo Bonelli

 

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Documento n.2

 

WARNER MUSIC

                ITALY

 

  Spett.le
Gang di Marino Severini
Via San Giobbe, 10
60024 Filottrano (AN)

 

 

 

 

Egregi Signori,

 

a conferma e precisazione delle precorse intese

 

premesso

 

-   che in data 3 marzo 1994 è stato stipulato tra Voi e la CGD S.p.a. un contratto avente per oggetto la realizzazione di registrazioni fonografiche avvalendosi delle Vostre prestazioni artistiche;

 

-   che a detto contratto è subentrata nella posizione della CGD, mediante accordo del 2 dicembre 1996, la WMI S.r.l.;

 

-   che tale contratto è ancora in parte ineseguito;

 

-   che in relazione alla promozione dell’album “Controverso” realizzato in esecuzione del contratto di cui sopra, sono fra noi intervenuti forti contrasti e dissidi.

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

 

1)     il contratto del 3 marzo 1994 di cui alle premesse, ceduto dalla CGD alla WMI in data 2 dicembre 1996, è consensualmente risolto. Detto contratto continuerà peraltro a regolare i rapporti fra le parti in relazione a tutte le registrazioni fonografiche realizzate in esecuzione di esso (compensi, rendiconti, diritti ceduti, ecc.).

 

2)     A fronte di tale risoluzione la WMI Vi corrisponderà, all’atto della formalizzazione del presente accordo e previa presentazione da parte Vostra di regolare giustificativo fiscale, l’importo onnicomprensivo di Lit. 105.000.000 che verrà imputato come segue:

 

-   Lit. 40.000.000 quale anticipo in conto royalties sulla realizzazione dell’album “Controverso”;

-   Lit. 20.000.000 quale importo sostitutivo per la mancata realizzazione del videoclip relativo all’album “Controverso”;

-   Lit. 45.000.000 quale indennizzo per la anticipata risoluzione del contratto.

 

3)     La proprietà delle registrazioni contenute nell’album “Controverso”, così come tutte le registrazioni precedenti contemplate nell’accordo del 2 dicembre 1996 CGD-WMI rimane definitivamente acquisita alla WMI.

 

4)     Voi Vi impegnate, anche per conto dei Sigg.ri Marino e Alessandro Severini, ad astenerVi nel futuro da ogni polemica o attacco nei confronti tanto della WMI che della CGD che dei loro dirigenti ed esponenti in riferimento agli intercorsi rapporti contrattuali di cui alle premesse, dandosi atto che in caso di violazione di tale impegni la WMI avrà la facoltà di ritenere il presente accordo automaticamente risolto di diritto.

 

5)     Con l’esatto adempimento di quanto sopra dichiarato reciprocamente di essere pienamente tacitati di ogni pretesa, ragione o diritto comunque connesso alla stipulazione dei contratti di cui alle premesse e di non avere pertanto null’altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.

 

Vogliate restituirci la copia di questo accordo dopo averla sottoscritta in

Ogni pagina per accettazione di quanto in esso contenuto e con accettazione specifica separata ai sensi dell’art. 1341 c.c. della clausola n. 1 (risoluzione anticipata del contratto) e n. 4 (clausola risolutiva espressa).

 

                          Distinti saluti.

 

 

 

 

Warner Music Italia S.r.l.

 

Inserito da Roberto il 25 agosto 2009